FAQ
Parola chiave: bando 2
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.5.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere la partita IVA. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” e il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come stabilito in entrambi al punto 7 (Bando 1: cfr. punti da 7.1 a 7.6; Bando 3: cfr. punti da 7.1 a 7.5), l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all’estero possono partecipare ai bandi?
No, come previsto dai requisiti di ammissibilità indicati all’art. 3 di tutti i bandi.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando.
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Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi “Per Chi Crea”?
Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali su diversi bandi “Per Chi Crea”, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo il rispetto del numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto, riportato all'art. 2 di ciascun bando, pena l’esclusione dalla selezione.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell’ambito dello stesso bando nei termini indicati all’art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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Cosa si intende per artista «di età non superiore ai 35 anni»?
Come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, con il termine artista «di età non superiore ai 35 anni» si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi. In data 8 giugno 2023 il Consiglio di Gestione della SIAE ha disposto la proroga ai termini di scadenza di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, fissando il nuovo termine per la presentazione delle candidature al 19.07.2023. Ne consegue che con il termine artista «di età non superiore ai 35 anni» si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni al 19.07.2023.
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Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all’art. 2 di ciascun bando. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato nel solo Settore Cinema, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell’ambito del singolo bando, a pena di esclusione, al massimo 2 proposte progettuali. Per quanto riguarda il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell’ambito del singolo bando al massimo 1 proposta progettuale. Per quanto riguarda il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell’ambito del singolo bando al massimo 2 proposte progettuali.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di nazionalità non italiana?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all’art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana, purché residenti in Italia.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età inferiore ai 18 anni?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all’art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali presentate da soggetti proponenti diversi?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell’ambito dello stesso bando nei termini indicati all’art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada?
Un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?
No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 14 di tutti i bandi, è possibile utilizzare un conto corrente già esistente.
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Tra le tipologie di spesa ammissibili è possibile includere l’IVA?
Come indicato all’art. 5 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative guide operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.
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Possono rientrare tra le spese ammissibili eventuali interessi debitori od oneri finanziari di altra natura sostenuti dal soggetto beneficiario per la copertura delle spese progettuali?
No, come indicato all’art. 5.2 dei bandi tali spese non sono ammissibili.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere” e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all’art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all’art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all’importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale riportato all’interno della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura o successivamente modificato secondo le regole previste nelle guide operative allegate a ciascun bando.
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Quando avrà luogo, per i soggetti beneficiari, l’erogazione del saldo finale del contributo?
L’erogazione del saldo finale del contributo avverrà, per tutti i soggetti beneficiari, a seguito del termine del 15.01.2025, previsto all’art. 11 dei bandi del programma “Per Chi Crea”, previa la verifica della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari stessi.
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Il rappresentante legale del soggetto proponente deve essere under 35 e residente in Italia?
No. Entrambi i requisiti ipotizzati non sono richiesti dai Bandi “Per Chi Crea”.
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Possono partecipare ai bandi anche le persone fisiche?
No, la partecipazione delle persone fisiche non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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Possono partecipare ai bandi anche le ditte/imprese individuali?
No, la partecipazione delle ditte/imprese individuali, in quanto persone fisiche, non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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Un’associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all’art. 3 dei bandi 1 e 3, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all’art. 3 del Bando 1 “Nuove Opere” e del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio essere iscritti alla Camera di Commercio?
No, i requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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È possibile presentare un progetto cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, conformemente al punto 2.5 dell’Atto di Indirizzo del MiC (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
No, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi (ad eccezione di eventuali contributi Covid-19), ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse MiC. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero della Cultura, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che in passato è risultato beneficiario di un contributo a valere su passate edizioni del programma “Per Chi Crea” o del programma “Sillumina”?
Sì, come indicato all’art. 2 di ciascun bando, è ammessa la partecipazione anche da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o nell’ambito del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE
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Con riferimento al Bando 2 e al Bando 3, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?
Come indicato all’art. 5.1 del Bando, saranno considerate ammissibili spese effettuate nel periodo intercorrente tra il 30.10.2023 e il termine fissato entro il quale devono essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire il 15.01.2025.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una persona fisica?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un soggetto privato?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’associazione culturale?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un asilo nido o una scuola di infanzia?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un Conservatorio di musica (AFAM)?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile coinvolgere, in qualità di destinatari delle attività, studenti non iscritti all’istituzione scolastica proponente?
Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari delle attività di formazione e promozione culturale, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti di quest’ultima (studenti di istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia).
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Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
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Sono ammissibili al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale?
Sì, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo sono costituite dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e dalle scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo).
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un partenariato costituito da più soggetti?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati) e possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Con riferimento al Bando 2, la proposta progettuale dev’essere già stata oggetto, in sede di candidatura, di apposita delibera di adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica proponente?
No. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti che risulteranno vincitori del suddetto Bando dovranno essere oggetto di specifica adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica beneficiaria mediante apposita delibera. La trasmissione di copia delle suddette delibere sarà richiesta da SIAE, alle istituzioni scolastiche beneficiarie che risulteranno assegnatarie del contributo, in sede di stipula della Convenzione, pena la revoca del contributo. Tale delibera potrà pertanto essere adottata anche in data successiva alla presentazione della proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, tra le organizzazioni private che possono essere coinvolte nel progetto possono rientrarvi soggetti privati di qualsiasi forma giuridica?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, tra le organizzazioni pubbliche e/o private che possono essere coinvolte nel progetto possono rientrare anche soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2, nel caso in cui l'istituzione scolastica proponente non disponesse di professionalità interne per lo svolgimento delle attività progettuali, è possibile affidarne l'intero svolgimento a professionalità (docenti/tutor) esterne?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni riguardo alla possibilità di realizzare i progetti mediante l’esclusivo coinvolgimento di professionalità esterne all’istituzione scolastica beneficiaria.
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Con riferimento al Bando 2, una stessa organizzazione pubblica e/o privata può essere coinvolta, in qualità di sostenitrice, patrocinante ovvero in qualità di prestatrice di servizi, in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2, uno stesso professionista/collaboratore esterno può essere coinvolto in qualità di formatore/collaboratore in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, in quale periodo potranno essere realizzati i progetti?
Tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dal 30.10.2023 e dovranno concludersi entro e non oltre il 30.10.2024 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Qualora la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori dovesse effettuarsi in data successiva al 30.10.2023, saranno comunque riconosciute alle istituzioni scolastiche beneficiarie risultate vincitrici le spese e le attività effettuate a partire dal 30.10.2023, ferma restando l’aderenza delle attività realizzate a quanto previsto nella Proposta progettuale, nonché il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, in fase di attuazione del progetto è possibile modificarne il cronoprogramma?
Come indicato al paragrafo 2.2 della Guida operativa in allegato al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, fermo restando l’obbligo del rispetto delle tempistiche di avvio e termine dei progetti previste dal Bando, sono ammesse proposte di variazione riguardanti le tempistiche di realizzazione del progetto, le quali dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE. Nello specifico, le proposte di variazione delle tempistiche del progetto potranno riguardare le tempistiche previste nel “Cronoprogramma generale del progetto” contenuto al punto D. della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2, il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% del costo totale del progetto o è necessario prevedere una quota di cofinanziamento?
Come indicato all’art. 4 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ciascuna istituzione scolastica proponente dovrà indicare in sede di candidatura l’articolazione del budget del progetto con riferimento all’entità del contributo richiesto a SIAE, nel limite massimo di € 30.000,00. Al termine del progetto, le istituzioni scolastiche beneficiarie saranno chiamate a rendicontare le spese effettuate con riferimento al contributo assegnato da SIAE. Il contributo richiesto a SIAE può pertanto coprire fino al 100% delle spese complessive del progetto nei limiti del contributo massimo richiedibile. Non è previsto l’obbligo di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente.
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Per il Bando 2, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
No, come indicato all’art. 5.1 del Bando e al punto 5.1 della relativa Guide Operativa una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dall’istituzione scolastica beneficiaria dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzata in termini di impegno di spesa.
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Con riferimento al Bando 2, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dal personale dipendente dell’istituzione scolastica beneficiaria (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) per la realizzazione del progetto?
In sede di rendicontazione una quota parte dello stipendio di tale personale, commisurata alle ore di attività dedicate al progetto, potrà essere rendicontata secondo le regole indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con riferimento alla tipologia di spesa A) “Spese per la retribuzione del personale dipendente (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) impiegato nella realizzazione del progetto”. In sede di presentazione della proposta progettuale tali spese potranno essere inserite alla voce A1. “Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale” presente nello schema di budget al punto F2) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2, è possibile rendicontare il lavoro svolto dal personale docente per la realizzazione del progetto in orario “curricolare”?
Sì. Qualora il docente svolga attività legate al progetto nell’ambito del proprio orario di docenza “ordinaria”, in sede di rendicontazione una quota parte dello stipendio del docente, commisurata alle ore di attività dedicate al progetto, potrà essere rendicontata secondo le regole indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con riferimento alla tipologia di spesa A) “Spese per la retribuzione del personale dipendente (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) impiegato nella realizzazione del progetto”. Potranno essere rendicontate le spese riguardanti il compenso dei docenti interni sia per lo svolgimento di attività di formazione e insegnamento connesse al progetto, sia per lo svolgimento di attività di coordinamento, gestione del progetto o rendicontazione. In sede di presentazione della proposta progettuale tali spese potranno essere inserite alla voce A1. “Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale” presente nello schema di budget al punto F2) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, le organizzazioni pubbliche e/o private coinvolte nel progetto possono ricevere un compenso da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile inserire nella voce “Spese per prestazioni e servizi professionali di terzi” le spese per la progettazione, il monitoraggio e la gestione del progetto?
Sì, senza limitazioni.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale "al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale" e sulla base di quanto stabilito nell’Atto di indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 3 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l’utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica - Teatro